Tutela del bene comune: l'amministratore può agire senza previa autorizzazione

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Tutela del bene comune?

Con sentenza n. 1956 del 29 gennaio 2014 la Suprema Corte di Cassazione, mostrando un' inversione di tendenza rispetto al passato, ha stabilito che l'azione legale esperita dall'Amministratore di Condominio nell'interesse della collettività dei condomini, anche in assenza di autorizzazione ad hoc dell'assemblea sia da considerarsi legittimamente instaurata dovendo intendersi in senso estensivo il bene comune la cui tutela è garantita dal potere riconosciuto all'amministratore dagli artt. 1130 e 1131 del Codice Civile. Tanto che nella presente sentenza è stata considerata a tutela del bene comune l'azione proposta dall'amministratore nei confronti di un privato che aveva posto in essere delle violazioni relative alle distanze nelle costruzioni.

Se l'azione legale proposta dall'amministratore di condominio, infatti, mira a tutelare l'integrità della cosa comune da intendersi in senso lato, può, sempre secondo questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ben farsi rientrare tra gli atti conservativi che per essere posti in essere dall'amministratore non necessitano di alcuna previa autorizzazione dell'organo assembleare.

Precedenti sentenze della Cassazione avevano dato un indirizzo più restrittivo richiedendo necessariamente la convocazione dei condomini in regolare assemblea al fine di concedere il nulla osta per le attività di tutela del bene comune che l'Amministratore intendesse intraprendere.
Si era venuto a creare così un sistema farraginoso e lento che prevedeva:

  • convocazione dell'assemblea
  • tenuta dell'assemblea con votazione per il rilascio del nulla osta
  • azione dell'amministratore

Questa tendenza oltre a moltiplicare le assemblee da tenersi ogni anno in un condominio creava degli inceppamenti dannosi per la tutela stessa del bene comune dei condomini.
Spesso, infatti, i tempi previsti dalla legge per costituirsi in giudizio o avviare un procedimento di urgenza sono estremamente brevi e mal conciliantesi con convocazioni assembleari che richiedono comunque tempi di preavviso per il corretto instaurarsi.

D'altronde una decisione in tal senso appare idonea allo scopo precipuo dell'amministratore che accanto alla gestione della cosa comune ha una funzione di tutela. Il conferimento di tali funzioni ad una sola persona in rappresentanza di tutti i condomini nasce proprio per esigenze di praticità e celerità. Con questa sentenza e un buon uso dei poteri conferiti da parte degli incaricati ci si augura che il funzionamento dei condomìni acquisti snellezza ed efficienza.

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