Amministratore in regime di prorogatio

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Amministratore di condominio e prorogatio

   L'amministratore che opera in regime di prorogatio non può essere revocato giacché la sua carica decade con la nomina di un nuovo amministratore. Gli strumenti per destituire dunque un amministratore sono esclusivamente la revoca o il mancato rinnovo della nomina dello stesso al cessare del mandato.

Il regime della prorogatio è finalizzato nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore quindi interpretando la ratio della norma si deve intendere che non possa esserci soluzione di continuità nel passaggio dell'incarico dal vecchio amministratore al nuovo. Questa continuità viene garantita anche in questo modo.

Il Tribunale di Catania nei giorni scorsi si è pronunciato in questo senso ritenendo che non possa intervenire una revoca in regime di prorogatio, ma che invece l'assemblea debba procedere alla nuova nomina. Fintanto che non ci sarà nomina di un nuovo amministratore il precedente sarà legittimato a continuare nel suo mandato, così potrà legittimamente convocare l'assemblea e rappresentare in giudizio il condominio stesso. Questo è quanto stabilisce la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1405 del 23/1/07.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Catania, aveva presentato ricorso, infatti, un condomino chiedendo, tra le altre cose, che il Tribunale provvedesse alla revoca dell'amministratore che, cessato dalle sue funzioni per scadenza del termine, operava in regime di prorogatio. 

Dalla sentenza in oggetto emerge che se l'assemblea di condominio non provvede alla nuova nomina ben può un singolo condomino ricorrere al Giudice perché il Tribunale stesso provveda a nominarne uno. Dovrà però dimostrare di aver sollecitato la convocazione dell'assemblea e di non aver ottenuto risultato. L'Autorità Giudiziaria può, infatti, in caso di accertata inerzia dell'assemblea condominiale provvedere alla nomina di un amministratore in tutte le ipotesi in cui si renda necessario. Non può invece chiedersi la revoca dell'amministratore decaduto se lo stesso agisce per dovere impostogli dalla legge in regime di vacatio. Per questo è sufficiente e necessario che venga convocata un'assemblea condominiale, in assenza della quale appunto può ricorrersi al Tribunale.

La nomina viene effettuata si sensi dell'art. 59 Disposizioni di attuazione del Codice Civile con decreto emesso in camera di consiglio. Il ricorso può essere presentato da uno o più condomini e deve essere indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo in cui ricade l'immobile.

Cosa prevede la riforma del condominio sull'amministratore che opera in regime di prorogatio?

La nuova disciplina sul condominio introdotta con Legge 220/12 ha stabilito che l'incarico conferito all'amministratore duri un anno e che allo scadere del primo anno l'incarico debba ritenersi prorogato per un altro anno salvo che l'assemblea non prenda provvedimenti espressi di nomina di altro amministratore. Allo scadere, invece, del secondo anno dell'incarico senza riconferma della nomina l'amministratore deve ritenersi cessato dall'incarico. E' proprio in queste circostanze che opera il regime della prorogatio imperii, cioè proroga del potere. Per mantenere continuità e non arrecare pregiudizio al condominio stesso l'Amministratore cessato dall'incarico o revocato dovrà continuare a svolgere le sue mansioni fino ad insediamento del nuovo amministratore al quale è obbligato a consegnare tutta la documentazione relativa alla gestione del condominio che dovrà aver conservato con diligenza.

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